RENTRI: Chiarimenti sull'obbligo di iscrizione per i professionisti sanitari

Con riferimento alla disciplina del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), si forniscono i seguenti chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione per gli iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP.

Professioni escluse dall'obbligo

I liberi professionisti (individuali o associati) e gli studi mono-professionali non sono tenuti all'iscrizione al RENTRI. Questa esenzione riguarda in particolare le figure che gestiscono rifiuti speciali o pericolosi nell'ambito della propria attività professionale:

  •  

    Podologo: per la gestione di strumenti e rifiuti a rischio infettivo.

  •  

    Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB): operante in laboratori privati con reagenti e campioni biologici.

  •  

    Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM): per lo smaltimento di liquidi di contrasto o fissaggio radiografico.

  •  

    Igienista dentale: per la produzione di rifiuti potenzialmente infetti.

  •  

    Tecnico di neurofisiopatologia / Audioprotesista / Audiometrista / Ortottista: qualora l'attività comporti l'uso di elettrodi ad ago o solventi chimici.

 

Adempimenti per i liberi professionisti

Nonostante l'esclusione dal portale digitale, resta l'obbligo di garantire la tracciabilità dei rifiuti tramite il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Dal 13 febbraio 2025, i professionisti devono:

  • Utilizzare il nuovo modello di FIR in formato cartaceo.

  • Vidimare digitalmente il formulario tramite l'area riservata ai produttori non iscritti del portale istituzionale.

  • Conservare i formulari per tre anni.

 

Soggetti obbligati all'iscrizione

L'iscrizione al sistema RENTRI rimane obbligatoria esclusivamente per le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti, oltre alle Società tra Professionisti (STP) configurate come attività di impresa.


Profilo Obbligo Iscrizione RENTRI Obbligo Nuovo FIR Cartaceo
Libero professionista

NO

SI (dal 13/02/2025)

Studio associato (senza dipendenti)

NO

SI

Struttura/Impresa (>10 dipendenti)

SI

SI (digitale)

Per ulteriori approfondimenti prendere visione della circolare 15/2026 della FNO in calce.

Circolare 15/2026