Con riferimento alla disciplina del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), si forniscono i seguenti chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione per gli iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP.
I liberi professionisti (individuali o associati) e gli studi mono-professionali non sono tenuti all'iscrizione al RENTRI. Questa esenzione riguarda in particolare le figure che gestiscono rifiuti speciali o pericolosi nell'ambito della propria attività professionale:
Podologo: per la gestione di strumenti e rifiuti a rischio infettivo.
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB): operante in laboratori privati con reagenti e campioni biologici.
Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM): per lo smaltimento di liquidi di contrasto o fissaggio radiografico.
Igienista dentale: per la produzione di rifiuti potenzialmente infetti.
Tecnico di neurofisiopatologia / Audioprotesista / Audiometrista / Ortottista: qualora l'attività comporti l'uso di elettrodi ad ago o solventi chimici.
Nonostante l'esclusione dal portale digitale, resta l'obbligo di garantire la tracciabilità dei rifiuti tramite il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Dal 13 febbraio 2025, i professionisti devono:
Utilizzare il nuovo modello di FIR in formato cartaceo.
Vidimare digitalmente il formulario tramite l'area riservata ai produttori non iscritti del portale istituzionale.
Conservare i formulari per tre anni.
L'iscrizione al sistema RENTRI rimane obbligatoria esclusivamente per le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti, oltre alle Società tra Professionisti (STP) configurate come attività di impresa.
Per ulteriori approfondimenti prendere visione della circolare 15/2026 della FNO in calce.